Arrivo's Weblog

aprile 17, 2023

Ora più che mai!

E’ stato pazzesco. Il ristorante Mandela, nella splendida persona del suo proprietario, il buon Tayfur, ci ha accolto con calore africano: cibo, vino, impianto sonoro, colori! Abbiamo sistemato il palco in fondo, trovando appeso un quadro che raffigurava Nelson Mandela! La presentazione della rivista Le Periferie 14° numero è scivolata via con le letture di Nicola Castellini, di Lorena Rodriquez, di Sofia Verza, di Carlo Floris. Gli intermezzi musicali di Carlos Ernesto Moscoso Thompson, il pugno alzato, la chitarra di Roberto Ausilio hanno fatto il resto. In noi si è creata la giusta sintonia, per questa prima uscita 2023 dell’associazione culturale ARRIVO APS. Ora più che mai la nostra scrittura autoprodotta nelle sue declinazioni (poesia, saggio, editoriali, biografia) ha bisogno di espandersi, di rendersi manifesta, di comunicare. Ora più che mai siamo aperte e aperti a contaminazioni, scambi culturali, meraviglie. Il primo tavolo vicino al palco era costituito da un bambino e due bambine con la loro mamma. Quando Carlos ha cantato un brano del suo repertorio tutto il locale cantava e accompagnava, c’era una vibrazione altissima, di amore profondo, di ancestrale, come una messa laica. Ci ha mondato, ci ha donato e dato voglia di vivere, di continuare nel nostro cammino con umiltà e determinazione. Noi di ARRIVO APS cerchiamo, da statuto, di prevenire disagio artistico ed esistenziale attraverso quello che sappiamo fare meglio: l’arte. Arte performativa, visiva, letteraria. Dal 2001 ad oggi ne abbiamo fatta di strada, perché ci piace, la strada!

Appuntamento il 25 aprile a sostenere la Repubblica di Frigolandia, a Giano dell’Umbria! Potrebbe essere, per loro, l’ultimo 25 per motivi indipendenti dalla loro volontà. W Frigolandia, dunque!

Florence Amaya e suo figlio, fotografati da Paolo Nebbiai

Un Carlo Floris in azione, fotografato da Paolo Nebbiai

Una regale Sofia Verza legge il brano di Nina Filippo, fotografia di Paolo Nebbiai

Carlos Ernesto Moscoso Thompson, in azione, fotografato da Paolo Nebbiai

Last but not least, Nicola Castellini e Mandela, fotografati sempre da Paolo Nebbiai

Maggio 24, 2011

STATUTO

Filed under: informazioni su di noi — Associazione culturale Arrivo A.P.S. @ 10:29 am

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ARRIVO

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

 

ART. 1)

  1. E’ costituita l’Associazione denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE ARRIVO

ART. 2)

  1. L’Associazione ha sede legale a PERUGIA, Via CATANELLI 2 ed ha durata a tempo indeterminato.
  2. Essa potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3)

  1. L’Associazione non ha fini di lucro. L’associazione può prevedere eventuali attività commerciali e produttive marginali utili allo scopo indicato dall’art. 4.
  2. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o  capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
  3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4)

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L’associazione ha come scopo la diffusione, la condivisione e la promozione della cultura come mezzo per evitare l’isolamento, l’emarginazione, l’intolleranza e il pregiudizio, favorendo la coesione dei soci e terzi attraverso attività utili allo scopo, ai fini di una integrazione interculturale e una valorizzazione e riqualificazione delle risorse naturali del territorio, nonché studi e ricerche per le pari opportunità tra uomo e donna e per soggetti svantaggiati e per una cultura autentica della pace, nonché attività di implementazione di turismo culturale.

Allo scopo di realizzare le finalità sociali l’Associazione potrà:

svolgere lo scopo di solidarietà, partecipazione e condivisione dei saperi attraverso la promozione, diffusione e conoscenza della cultura ed in particolare della danza, della musica, del teatro, del cinema e delle attività editoriali, nonché arti performative e legate alla pittura, scultura, installazioni, incisioni, decorazioni, illustrazioni, fumetti, poesia, fotografia, grafica, scrittura e lettura, ricerca, storia della città.

L’associazione sviluppa, favorisce e promuove quelle azioni utili alla crescita, educazione, pedagogia e inserimento dei bambini nella società, attraverso attività ludico-educative e la realizzazione di giochi di ruolo nonché attività all’aperto in stretto contatto con la natura e la terra.

SOCI

ART. 5)

  1. L’attività del socio non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio possono essere soltanto rimborsate  dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata ed idoneamente documentate. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
  2. I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell’Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6)

  1. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le società, associazioni ed enti che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
    1. condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;
    2. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
  2. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
  3. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7)

  1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.
  2. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
  3. I nominativi dei soci  sono annotati nel libro soci dell’Associazione.
  4. Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

ART. 8)

  1. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
    1. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
    2. dichiarare di aver preso visione e di  attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
  2. E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.
  3. In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all’Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9)

  1. I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
  2. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10)

  1. Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
    1.  quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
    2. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o d’ingresso;
    3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.
  2. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 11)

  1. Gli organi dell’Associazione sono:
    1. L’Assemblea dei Soci;
    2. Il Consiglio Direttivo;
    3.  Il Presidente;
    4. Il Collegio dei Revisori solo se istituito dall’assemblea o obbligatorio per legge.
  2. Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.

ART. 12)

  1. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione.
  2. All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
  3. All’assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:
    1. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
    2. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell’associazione;
    3. approvare le linee generali del programma di attività dell’associazione;
    4. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
    5. All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
      1. deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
      2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.
      3. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13)

  1. L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
  2. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.
  3. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un  Presidente nominato dall’Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare al regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
  4. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14)

  1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all’art. 21 C.C..
  2. L’assemblea ordinaria sarà  regolarmente costituite con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
  3. L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (trequarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
  4. L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

ART. 15)

  1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.
  2. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART. 16)

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di ____2_________ consiglieri e massimo di ___6_______ membri eletti dall’Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.
  2. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
  3. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.
  4. Il primo Consiglio Direttivo e le relative cariche di cui al comma precedente viene nominato nell’atto costitutivo.

ART. 17)

  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
  2. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 18)

  1. Il Consiglio Direttivo :
    1. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
    2. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
    3. redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    4. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
    5. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
    6. delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
    7. determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
    8. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19)

  1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
  2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
  3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 20)

  1. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale.
  2. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione.
  3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
  4. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
  5. Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21)

  1. Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’associazione.
  2. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione,  tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22)

  1. Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall’assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie.
  2. Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
  3. Il Collegio dei Sindaci Revisori: – controlla l’amministrazione dell’Associazione ; – vigila sull’osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; – accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.
  4. Il Collegio dei Sindaci Revisori può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
  5. I Sindaci Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 23)

  1. Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;

b) dai contributi dei privati;

c) dai contributi dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) dai contributi degli organismi internazionali;

e) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

f) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

g) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale e/o produttive marginali, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto delle finalità istituzionali

Art. 24)

  1. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

 

SCRITTURE CONTABILI  E BILANCIO

ART. 25)

  1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all’Associazione.
  2. I libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

ART. 26)

  1. Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale  che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato  dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
  2. Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 27)

  1. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 28)

  1. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere  deliberato dall’Assemblea dei soci con il  voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.

ART. 29)

  1. In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
  2. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito, se obbligatorio per legge, l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30)

  1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

I SOCI FONDATORI

ottobre 28, 2010

9 ANNI DI ATTIVITA’!!!!!!!!!!!

Filed under: informazioni su di noi,Uncategorized — Associazione culturale Arrivo A.P.S. @ 10:34 PM

OGGI L’ASSOCIAZIONE CULTURALE ARRIVO COMPIE LA BELLEZZA DI NOVE ANNI DI ATTIVITA’!!!!!! PER QUESTA OCCASIONE, DATE LE MILLE E PIU’ RICHIESTE, PROPONIAMO PER UNA SETTIMANA UNA PROMOZIONE ECCEZIONALE!!! IL LIBRO CON LA NOSTRA STORIA AL PREZZO RADDOPPIATO!!!! SALUTAMMO GENTE, TUTTI QUANTI.

settembre 24, 2010

libro statuto e atto costitutivo originale

Filed under: informazioni su di noi — Associazione culturale Arrivo A.P.S. @ 9:44 am
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ciao a tutti, pubblichiamo lo statuto originario del 2001, e la copertina del libro della nostra storia, fatta di associazionismo alternativo, fuori dai circuiti. Graditi i commenti. clicca sulla scritta sotto per visualizzarli in pdf.

STATUTO E ATTO COSTITUTIVO COPIE ORIGINALI.

nove anni di battaglie interculturali e disciplinari

il testo è disponibile in pdf facendone richiesta per mail ad ass_cult_arrivo@libero.it

nove anni di battaglie interculturali!! lo metteremo online gratuitamente appena riusciremo a capire come farvelo scaricare direttamente sul pc!!

febbraio 3, 2010

chi siamo

Filed under: informazioni su di noi — Associazione culturale Arrivo A.P.S. @ 11:36 am

CHI SIAMO:

L’associazione culturale arrivo è nata nel 2001 in ottobre dal nucleo di tre persone che riunitesi hanno discusso della possibilità di aggregarsi col comune denominatore dell’arte. Si è, in pratica, intravista la possibilità di uscire dall’anonimato, dalla solitudine e dall’emarginazione attraverso la condivisione degli interessi in comune, ossia la scrittura, la musica, la lettura, il teatro e la grafica. L’intento è infatti quello di avvicinare le persone che abbiano interessi in questo settore per ampliare e divulgare conoscenze utili allo scopo. capire la propria cultura e cercare di condividerla significa prenderne atto e conoscersi meglio. il nucleo iniziale di tre persone prevedeva due italiani e un colombiano. Come indicato nel libro di prossima uscita, abbiamo fatto numerose attività, senza strafare, come laboratori di teatro, scrittura, una mostra collettiva di fotografia, pittura, scultura e istallazioni, e partecipato a dei bandi dell’Informagiovani, vincendone due: un progetto di giornalino online che recensiva sia gruppi musicali poco conosciuti che spettacoli teatrali che ci son piaciuti, e un progetto che riuniva la poesia e la musica, con un cd finale di tre tracce, chiamato appunto moesia. Ad oggi vorremmo ampliare il discorso delle pubblicazioni, utilizzando la nostra piccola casa editrice. Infine, abbiamo anche realizzato cicli di letture e un giornale free press cartaceo chiamato Le periferie uscito in tre numeri e presentato anche a Umbria Libri 2008.

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